ordinanza n.8 - Obbligo raccolta deiezione canine -

Published on 23 February 2021 • Comune 14043 Castelnuovo Belbo AT, Italia

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico utilizzo (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, aree antistanti gli edifici scolastici, ecc, a causa dell’incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dalle deiezioni di tali animali, con nocumento per la pubblica decenza e certo danno per il decoro del paese e come non sia possibile escludere a priori rischi per la salute dei cittadini, in particolare nella stagione estiva e comunque per quelle fasce della popolazione più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani e come tale situazione sia stata reiteratamente oggetto di segnalazione dei cittadini che anzi lamentano l’aggravarsi di tale problema

RITENUTO

- Di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell’ambiente urbano ed a dare impulso al corretto uso degli spazi pubblici, cui la generalità della popolazione dovrebbe già attenersi per mero senso civico e di dover altresì permettere l’efficace repressione di quei comportamenti che incidano negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul

decoro del paese ed infine sulla sicurezza delle persone.

- Che nel territorio comunale non mancano gli spazi aperti, posti al di fuori del centro abitato, i campi e le zone prative nelle quali le deiezioni canine non creerebbero alcun problema igienico sanitario.

- Necessario sanzionare non solo quanti, proprietari o conduttori di cani permettono agli stessi la deiezione sul suolo pubblico omettendone la raccolta, ma anche il mancato possesso, anche momentaneo, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni canine, quale sicuro presupposto della loro omessa asportazione.

 

 

ORDINA

1) Nell’ambito dei centro abitato del Comune è fatto obbligo ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni di tali animali in ogni luogo pubblico od aperto al pubblico transito quali, tra gli altri, strade, piazze, portici, corti, marciapiedi, parchi e giardini pubblici, ecc.

2) A tutti i proprietari di cani, nonché a chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente la custodia e/o conduzione, quando si trovi in area pubblica od aperta al pubblico insieme ad un cane è fatto obbligo di avere sempre con sé e di esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni (sacchetto ed apposita paletta od altro idoneo strumento

o dotazione) e la rimozione o conferimento di quanto raccolto che, opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in essere.

3) Sono espressamente esentati dalla disciplina della presente ordinanza i conducenti dei cani guida per ciechi se al servizio della persona disabile.

 

ORDINA

a) La violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, somma individuata in € 50,00 e cioè nel doppio del minimo edittale, ai sensi dell’art. 16, c. 1 della L. 24/11/1981 n. 689, in quanto ipotesi più favorevole

per il trasgressore.

b) Sono competenti all’accertamento i soggetti di cui all’art. 13, c. 4 della L. 24/11/1981 n. 689. Il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

 

 

                                                                                                            Il Sindaco

                                                                                                          Aldo Allineri

ordinanza n. 8 deiezione canine
Attachment format pdf
Download