Ordinanza terreni incolti

Pubblicato il 2 ottobre 2018 • Agricoltura 14043 Castelnuovo Belbo AT, Italia

ORDINANZA N. 23 del 24/09/2018

 

IL SINDACO

RILEVATO che risulta necessario preservare l’ordine, la sicurezza, la salubrità ed il decoro delle aree agricole e dei fondi privati;

VISTO l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 RICHIAMATI in particolare gli artt. 28, 38, 43 del vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.07.2011;

 

ORDINA

 

ai PROPRIETARI  e  CONDUTTORI a qualunque titolo di TERRENI e/o di AZIENDE AGRICOLE di provvedere entro il  31.10.2018:

 

1) a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale; a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti; tale operazione non potrà essere effettuata tramite utilizzo di agenti chimici, al fine di preservare il radicamento della vegetazione a salvaguardia della ripa stessa;

2) alla pulizia di terreni ingerbiditi, salvaguardando le fasce di rispetto, come da Regolamento, dal limite delle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali, e nel contempo all’abbattimento degli alberi giunti a maturazione;

3) ad estirpare i vigneti incolti, che non essendo trattati, sono focolai di  gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, ecc.) anche a notevoli distanze e previa procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giuste disposizioni regionali vigenti in materia;

4) a rispettare la distanza dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per la piantumazione di alberi e  la messa a dimora di piante e alberi in giardini e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, ove si osservano le distanze minime previste dal Regolamento, salvo per le siepi ed arbusti in giardini e cortili, i quali devono avere una distanza minima di metri 1 dal confine vicinale;

5) ad estirpare le piante che nascono o che crescono spontaneamente fuori dalle medesime distanze di cui sopra o che si trovino in stato di pericolosità;

6) all’accurata pulizia e ripristino del decoro degli appezzamenti pertinenti le abitazioni private.

L’Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita e/o che ingerbidiscano il terreno.

In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

RICHIAMATO l’ art. 19 del vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.07.2011;

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, la civica Amministrazione, previa formale diffida, applicherà le sanzioni pecuniare ed amministrative di Legge

MANDA

copia della presente ordinanza:

al Comando di Polizia locale

al Comando Stazione Carabinieri di Incisa Scapaccino

al Comando Stazione Forestale di Nizza Monferrato

e a quanti altri spetti

DISPONE

che copia della presente sia pubblicata all’albo pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune ed esposta nelle vie comunali e diffusa ai cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ORDINANZA TERRENI INCOLTI
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